IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programma di interventi per gli anni 1988-89 1. In attuazione della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 si provvede al finanziamento dei soli interventi indicati nell'articolo 4 della citata legge e relativi all'edilizia.