IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Programma di interventi per gli anni 1988-89
 
   1.  In  attuazione  della  legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 si
provvede al finanziamento dei soli interventi indicati  nell'articolo
4 della citata legge e relativi all'edilizia.